
La cessione ai fini fiscali di una foto come cessione del diritto d’autore non è, nel senso tecnico, una configurazione di attività, ma rappresenta una formula di descrizione fiscale per molti versi conveniente, anche se applicabile solo in alcuni specifici casi, e mai al di fuori di questi.
Come tutti sappiamo, quando un’immagine viene ceduta per fini editoriali o pubblicitari (in pratica, per essere riprodotta in molti esemplari) la soluzione migliore è quella di venderne il diritto d’uso detto anche diritto di riproduzione.
Vendendo “la fotografia”, infatti, si cedono, spesso involontariamente, tutti i diritti ad essa collegati. Piuttosto che vendere l’immagine, è meglio concedere i diritti di utilizzo anche per lunghi o lunghissimi periodi (anche 10 anni), senza tuttavia che il cliente creda di acquistare le immagini creative così come si acquista del legname od un rubinetto.
Questa operazione corrisponde ad una cessione limitata del diritto d’autore: concretamente, si tratta del diritto che un autore di fotografie ha di far usare ad altri le sue opere. Questo genere di cessione corrisponde civilisticamente ad una cessione di un diritto d’autore.
Il fatto che la cessione del diritto d’autore delle fotografie fosse descrivibile anche fiscalmente come tale, con le semplificazioni che ne conseguono, è stato oggetto di un vuoto normativo durato 18 anni.
In risposta ad un quesito posto al Ministero delle Finanze da TAU Visual, il Ministero stesso ha diramato una Risoluzione Ministeriale (la 94/E del 30 aprile 1997) che chiarisce finalmente la posizione del Fisco su questo argomento, rimasto oggetto di dubbio tanto a lungo, e cioè dall’introduzione della fotografia fra le opere protette a pieno titolo dalla legge 633/41 sul Diritto d’Autore.
Innanzitutto, un chiarimento di base: per certo, questa soluzione NON può essere applicata per immagini pubblicitarie o commerciali (quindi, solo destinazioni editoriali).
Inoltre, è applicabile solamente da parte di liberi professionisti, o da fotografi che cedano tale diritto come persone fisiche, e cioè al di fuori della loro attività di imprenditori fotografi. Nel caso dell’impresa, le cessioni del diritto d’autore vengono attratte nel normale regime IVA ed Irpef
Si tratta di un regime molto semplificato (fuori campo IVA, imponibile Irpef per il solo 75% , ed esente dalla contribuzione Inps).
Occorre, infine, che la cessione del diritto d’autore appaia evidenziata per iscritto fra le parti.
Riassuntivamente, quindi, tale regime è applicabile in questi casi:
A) Impieghi solo editoriali, non commerciali o pubblicitari.
B) Cessione effettuata da un professionista, o da persona fisica (Al di fuori dell’attività di un’impresa)
C) Immagini creative.
D) Accettata per iscritto dal cliente.
Se sussistono questi requisiti, la prestazione viene descritta NON con una fattura IVA, ma con una semplice ricevuta, con valore fiscale, redatta su carta libera in due copie, con i dati normalmente riportati in fattura, ma con numerazione a sé stante, e cioè non all’interno della numerazione di eventuali fatture. Sull’originale si applica una marca da bollo da lire 2500 su originale, ed indicando esclusione IVA ex art. 3 DPR 633/72. Questi redditi vanno indicati nell’apposito quadro del modello Unico (cioè separatamente da quelli di un’attività di impresa).
Vediamo qualche esempio concreto di applicazione di tale regime.
POSSONO rientrare nel regime agevolato (purché cedute dal fotografo come persona fisica, o libero professionista):
1) Opere fotografiche intere destinate alla realizzazione di fotolibri. Ad esempio, un ampio servizio di cento, duecento immagini destinate alla realizzazione di un libro fotografico su di una città, un mestiere, un personaggio, un tema particolare, eccetera.
2) I servizi fotografici creativi proposti dall'autore alle riviste, per una pubblicazione (od una serie di pubblicazioni).
3) Le immagini di chiara matrice creativa, cedute per pubblicazioni di qualsiasi genere, fatta eccezione per gli impieghi commerciali e pubblicitari.
4) Le immagini di chiara matrice creativa, cedute in copia ai privati che le acquistino (ad esempio, in occasione di mostre, esposizioni, eccetera).
NON POSSONO invece essere considerate cessioni di diritto d'autore, in quanto certamente prestazioni di servizi:
1) Le fotografie non creative, solo documentative e descrittive, e quindi classificate come: semplici fotografie.
2) Le fotografie, anche realizzate con apporto creativo, destinate alla realizzazione di stampati promozionali, commerciali, pubblicitari.
3) I servizi, anche creativi, commissionati esplicitamente ed in modo comprovato dalle testate clienti.
4) Le fotografie, anche con impronta relativamente creativa, di matrimonio, cerimonia e similari, in quanto chiaramente prestazione di servizio alla persona. È in un certo senso ridiscutibile, invece, il caso del ritratto personale, in studio od in esterni, che andrebbero valutate di caso in caso. Per prudenza, tuttavia, nessuna di queste prestazioni tipicamente artigianali dovrebbe mai essere fatta passare come licenza o cessione di diritto d'autore.
Per avere consulenza professionale od approfondimenti ulteriori, il fotografo professionista può scegliere di associarsi all’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual, con la collaborazione della quale sono state redatte queste note.
Riportiamo, per brevità, lo stralcio decisivo della circolare citata che ricorda in quali casi sia applicabile il trattamento fiscale da diritto d’autore:
“(…) Pertanto, alla stregua delle considerazioni esposte le cessioni da parte dell’autore di opere fotografiche offerte a terzi per l’utilizzazione economica delle stesse, non destinate a fini di pubblicità commerciale, sono da escludere dal campo di applicazione dell'IVA, trattandosi di opere protette ai sensi del capo I della legge sul diritto d’autore, così come rilevato anche con il parere fornito dalla Società Autori ed Editori; vanno invece assoggettate ad IVA, ai sensi del secondo comma n. 2 dell’art. 3 in discorso, le stesse operazioni se poste in essere da soggetti diversi dall’autore, legatario od erede. Si rileva che fuori dalle cennate ipotesi, in particolare per le cessioni di semplici fotografie, sussiste una particolare disciplina d’imponibilità IVA, non potendo le relative cessioni essere ricondotte ad alcuna delle operazioni afferenti il diritto d’autore”.
(SOLO FOTO CREATIVE, DA AUTORE, PER IMPIEGHI NON PUBBLICITARI)
Dati completi privati
del fotografo (non
dell’eventuale attività di impresa)
indirizzo
città
codice fiscale
data e luogo di nascita
Dati del cliente
(obbligatori la ragione sociale ed il recapito,
mentre la partita IVA del
cliente
va indicata preferibilmente
ma non obbligatoriamente).
Data
Numero ricevuta (progressivo nell’anno solare)
Per cessione diritto d’autore mie immagini creative per una pubblicazione su vostra testata Xxxxxx numero del mese di xx/xx/xxxx
Euro 1.000
Ritenuta d’acconto (20% sul 75% imponibile) Euro 150
Netto a pagare: Euro 850
Esente Iva ex art. 3 Dpr 633/72
marca da bollo per ricevute non soggette Iva (ex 2.500 lire)
Questo testo è stato posto a disposizione dei Soci di FASE UAN, Fotografi Assistenti, Studenti, Esordienti - Unione Associativa Nazionale, al sito http://www.assistenti.com/
E' esclusivamente dedicato alla informazione dei soci FASE Uan ed è fatto espresso divieto di copia, riproduzione o distribuzione ad altri soggetti.
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