
Ecco entrare in campo il buon senso, dato che non è stato fissato da nessuna
parte un limite né numerico (quanti lavori occasionali?), né di entità (fino
a che cifra?).
In assenza di questi limiti certi, cioè indicati per legge, tieni presente che
"occasionale" non significa "sporadico".
Anche se nel linguaggio comune "occasionale" ha finito con avere lo
stesso significato di "una volta ogni tanto", in realtà il termine
significa: "che è capitato davanti" (da occido, occidi, OCCASUM,
occidere: cadere, cader dinanzi e, quindi, capitare).
In sostanza, il legislatore ha voluto lasciare la possibilità di descrivere
fiscalmente quelle attività che non ci si aspettava proprio, ma che sono
capitate; ma NON quelle attività che non vanno molto bene e,quindi, producono
ancora pochi lavori.
Intendiamoci: il fotografo esordiente che cerca attivamente di avere dei
clienti, si fa pubblicità, sparge la voce, si prepara per affrontare i servizi,
è un professionista, nel senso che si butta in un'impresa (o in una libera
professione); il fatto, poi, che riesca a fare solo due o tre servizi in un anno
significa solo che l'attività e' un po' sfigata, per quell'anno, ma non che ha
effettuato dei lavori "occasionali". Sapeva benissimo che intendeva
fare quei lavori, che erano pochi, ma non "casuali". Appunto, non
occasionali.
L'"abitudinarietà", in sostanza, non è legata tanto alla frequenza
dei lavori, quanto alla loro prevedibilità.
Il professionista è OBBLIGATO a rispettare gli "iter" consueti del
prestatore d'opera assoggettato ad IVA; poi, farà tutti i lavori che potrà
fare. Se saranno molti, buon per lui; se saranno pochi, al limite anche nessuno,
questo non toglierà nulla alla natura abituale e professionale della sua
attività, nel senso che lui "ci ha provato". Infatti, anche a fronte
di un volume di affari pari a zero (nessun compenso) questo operatore è
comunque obbligato a presentare la dichiarazione IVA.
Colui, invece, che non esercita abitualmente l'attività, nella vita fa
tutt'altro: dipendente, studente, quello che vuole, ma non cerca di procurarsi
dei lavori fotografici. Se gli capita qualche lavoro è in via del tutto
occasionale (nel senso etimologico), senza che se la sia andata a cercare.
E' evidente che molto, in questa situazione, è lasciato alla buona fede ed alla
sincerità, essendo in alcuni casi abbastanza difficile disquisire sul fatto che
un lavoro sia stato cercato o sia capitato.
In ogni caso, questi sono elementi certi:
a) NON è occasionale nessun lavoro fotografico prima del quale sia stata
fatta una qualsiasi forma di pubblicità: un volantino, un semplice biglietto da
visita con la dicitura "fotografo" o similari, un cartellino affisso
nei negozi di bomboniere, l'indirizzo e la dicitura "fotografo"
nell'album fotografico realizzato "per caso", eccetera.
In questa situazione, infatti, non è sostenibile in nessun modo il carattere
occasionale della prestazione, nel senso che abbiamo visto prima;
indipendentemente dal fatto che i lavori possano essere anche pochi, l'averli
cercati attivamente mediante una forma qualsiasi di pubblicità è cosa tipica e
sintomatica di attività abituale e quindi professionale.
E' invece ammissibile la firma delle foto pubblicate su una rivista o similari,
dato che il firmare le immagini significa solo attribuirsene la paternità, e
non farsi promozione. Anche la sola firma al termine di un album di matrimonio
è accettabile; quello che si è indicato come da evitarsi è l'indicare il
recapito (indirizzo o telefono), evidentemente finalizzato ad essere contattato
da altri, o il definirsi "fotografo" accanto alla firma, lasciando
così presupporre la disponibilità professionale a realizzare altri lavori.
b) NON è più occasionale quell'insieme di lavori che, anche se non
ricercati attivamente, per la loro insistente frequenza assumono, di fatto, una
ricorrenza paragonabile a quella di un lavoro professionale.
Questo significa che, anche se non venisse effettuata alcuna pubblicità, quando
la "voce" si fosse sparsa in modo così efficace da promuovere
quindici, venti lavori all'anno, il carattere di occasionalità perde il suo
requisito oggettivo.
Se - ad esempio - in settembre ed in maggio-giugno "capita" che per
quasi tutti i sabati e le domeniche vengano richieste delle fotografie ad un
matrimonio, anche senza aver effettuato della pubblicità, quelle prestazioni
non sono più occasionali, ma oggettivamente professionali.
Come già accennato, non è stato tracciato un confine netto di legge; per
discriminare ci si basa sulla buona fede, salvo poi sanzionare quegli
inquadramenti chiaramente elusivi.
Non è vero che la prestazione occasionale sia possibile solo per attività
libero-professionali, come alcuni affermano.
E' invece vero che viene conteggiata in modo simile al reddito di lavoro
autonomo solo la prestazione occasionale che abbia le caratteristiche del lavoro
autonomo. Un eventuale reddito diverso non di lavoro autonomo, ma caratteristico
di un'impresa commerciale è possibile anche in forma occasionale, come si è
visto essere previsto dal punto i) dell'articolo 81 T.U.I.R..
Nel caso del servizio fotografico, comunque, è difficile ipotizzare un reddito
di "impresa" occasionale. Si tratta di una contraddizione in termini,
dato che l'impresa presuppone una struttura o quantomeno un'organizzazione, cose
che evidentemente non possono essere pensate in un contesto occasionale.
Un "reddito diverso" di natura commerciale potrebbe essere, ad
esempio, l'aver acquistato - una tantum - uno stock di dieci fotocamere
particolarmente convenienti, e l'averle rivendute lucrando qualcosa su ogni
esemplare.
Di fatto, e per essere concreti, le prestazioni occasionali legate alla fotografia (e che non siano una compravendita occasionale) sono da considerarsi un "reddito diverso" per esercizio occasionale di un'attività di lavoro autonomo. Come tali, sono assoggettate alla ritenuta d'acconto, ed escluse dall'Iva.
Ecco, concretamente, come deve essere descritta la prestazione occasionale (che sia effettivamente tale):
Quando riceve il suo compenso, il "fotografo" occasionale rilascia
al cliente, chiunque esso sia, una ricevuta fiscale.
La ricevuta viene compilata in due copie dal fotografo stesso: una copia va al
cliente, una viene conservata dal fotografo.
Non occorre nessun modulo particolare, né alcun bollettario numerato; le
cartolerie commerciali vendono della modulistica prestampata a questo fine, ma
vanno bene esattamente allo stesso modo due fogli di normalissima carta bianca.
Ovviamente, entrambe le copie dovranno riportare tutti i dati che descrivono il
compenso ed i soggetti interessati, e cioè:
a) Del fotografo occasionale (o, comunque, di chi ha offerto la prestazione):
nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale.
b) Del cliente, nome, cognome (o ditta), residenza, codice fiscale.
c) Del documento, data e numerazione progressiva. Cioè, data della ricevuta e
un numero progressivo, che ricominci ad ogni anno solare. Ad esempio, se fino al
dicembre sono state fatte tre prestazioni occasionali (numerate: 1, 2 e 3), la
prestazione successiva, effettuata supponiamo in febbraio, viene numerata di
nuovo col n. 1, e così via.
d) Del compenso, descrizione sommaria ed importo. Ad esempio: "per mia
prestazione occasionale relativa a servizio su fauna del Gran Paradiso",
totale euro xxxxxx.
e) Se la prestazione viene fatta a favore di una ditta (e quindi NON nel caso
della prestazione effettuata a privati), la cifra del compenso va assoggettata a
ritenuta d'acconto.
In breve, comunque, si tratta di un anticipo sulle imposte, operato mediante una
trattenuta (ritenuta) che il cliente fa sulla cifra da pagare al fornitore, in
questo caso il fotografo occasionale. La cifra trattenuta viene poi versata
dall'azienda cliente in anticipo (acconto) sulle tasse che il suo fornitore
dovrà pagare.
La percentuale della ritenuta d'acconto è del 20% (era del 18% fino al
31.12.1988, poi è passata al 19%, e poi, dal 1998, al 20%).
Concretamente, quindi, su di un compenso di 1.000 la ritenuta d'acconto (cioè
la trattenuta in anticipo sulle tasse) è - con la percentuale del 20% - di 200;
questo importo viene trattenuto dalla ditta cliente, e da essa versato per conto
del "fotografo".
Una nota, forse superflua per alcuni. Quando il compenso viene assoggettato a
ritenuta d'acconto, il netto percepito è, ovviamente, inferiore a quanto viene
pagato dal cliente.
Chiedendo 1000, il cliente paga effettivamente quella cifra, ma abbiamo visto
che il fotografo intasca in realtà 800.
Desiderando intascare 1000, occorre fare un piccolo calcolo. Non, come verrebbe
istintivo a molti, chiedendo 1.200, e cioè aggiungendo la stessa percentuale
che poi deve essere tolta. In questo modo, infatti, la cifra lorda a cui si
dovrebbe applicare la ritenuta sarebbe di 1.200, di cui il complessivo 20% è di
più del 20% di 1.000.
In pratica, chiedendo un lordo di 1.200 si intasca 960, perché la ritenuta
diventa di 240.
Il conto corretto va fatto dividendo la cifra che si desidera ottenere per 80, e
moltiplicando il risultato per 100. Nell'esempio riportato, la cifra da chiedere
per intascare 1.000 è 1.250 (da cui, comunque, sottraendo il 20% si ottiene
1.000).
Attenzione: del fatto che è stata effettuata questa trattenuta, e dell'avvenuto versamento alle casse dello Stato, la ditta cliente DEVE mandare una certificazione al fotografo nell'anno successivo a quello nel quale è stato fatto il pagamento. Se, ad esempio, si riceve un compenso nel mese di marzo, la ditta cliente tratterrà la ritenuta e la verserà allo Stato; trascorso tutto l'anno solare in corso (e quindi con l'anno successivo) entro il 30 aprile - e quindi l'anno dopo - la ditta dovrà spedire al fotografo un'attestazione ove si dichiari che è stata effettuata la ritenuta, e di quali importi si trattava.
Come già accennato, tutto il meccanismo della ritenuta d'acconto NON si
applica se il cliente è un privato.
In questo caso, la ricevuta riporta la sola cifra lorda richiesta, che è quella
che coincide con quella intascata.
In realtà, il compenso è equivalente in entrambe i casi. Infatti, quando viene
applicata la ritenuta d'acconto ci si pone nelle condizioni di pagare meno tasse
(o non doverle pagare per nulla) in fase di dichiarazione dei redditi, per un
importo perfettamente equivalente a quello della ritenuta subita.
f) Infine, e questo vale in qualsiasi caso, sulle ricevute per importo complessivo superiore a 77,47 euro va applicata sulla copia originale (quella che va al cliente) una marca da bollo da 1,29 euro e, su entrambe, la dicitura relativa all'esenzione Iva: Esente Iva DPR 633/72 per mancanza del presupposto soggettivo.
La prestazione occasionale è regolare non soltanto se viene emessa una
ricevuta, ma anche a patto che tali redditi vengano dichiarati.
Indipendentemente dall'ammontare del compenso ricevuto, quindi, andrà compilato
il modello Unico (dichiarazione dei redditi) dell'anno successivo a quello nel
quale sono stati percepiti i compensi.
Il reddito da dichiarare, tuttavia, non è necessariamente tutto quello
percepito. Infatti, l'articolo 85 del Testo Unico (DPR 917/86) consente di
dedurre i costi direttamente e strettamente connessi alla realizzazione di quei
redditi occasionali.
Per ogni acquisto e per ogni spesa sostenuta che siano stati in equivocabile
legame con la realizzazione dei servizi occasionali, quindi, ci si farà
rilasciare fattura o ricevuta fiscale; questa documentazione andrà conservata
assieme alla ricevuta poi rilasciata al proprio cliente, come prova delle spese
sostenute per produrre il reddito.
La cifra da dichiarare sarà quella risultante dalla differenza fra quello che
si è speso e l'ammontare complessivo del compenso (attenzione: del compenso
lordo, cioè computando come compenso la cifra intera, e non quella percepita
dopo l'eventuale ritenuta d'acconto).
Sono deducibili solo i costi "specificamente inerenti" alla produzione
dei singoli lavori. Di conseguenza, si può ad esempio dedurre il costo delle
pellicole e delle stampe che sono state necessarie, ma non quello della macchina
fotografica o di un obiettivo, dato che è evidente la possibilità di destinare
questi ultimi beni anche ad altri fini, non specifici.
La differenza, dunque, fra spese sostenute e compensi ricevuti (il tutto
conteggiato per anno solare) viene dichiarata con il modello Unico in aggiunta
ad eventuali altri redditi, anche di lavoro dipendente.
Il "fotografo occasionale" che abbia redditi di lavoro dipendente e
che, dunque, non abbia mai compilato il modello Unico, se ha effettuato delle
prestazioni occasionali incorre nell'obbligo della presentazione della denuncia
dei redditi, pagando l'Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, cioè
dei singoli individui) sul cumulo dei redditi.
In parole povere, questo significa che l'ipotetico guadagno per la prestazione
occasionale viene sommato all'intero ammontare lordo del reddito dipendente, o
comunque degli altri redditi; di questa cifra viene calcolata l'imposta dovuta.
Dall'imposta viene scomputata la parte già pagata dal datore di lavoro (con le
trattenute sulla busta paga) e le altre detrazioni ammesse; a conguaglio,
eventualmente si paga la differenza dovuta.
Si ricorda che i redditi di dipendenti statali (se non si è optato per il
part-time) solitamente NON sono compatibili con altri redditi.
Concretamente, le prestazioni occasionali di chi non ha altri redditi
(studenti, persone in attesa di occupazione, eccetera), solitamente si
concludono in una dichiarazione a credito, con la quale, cioè, si chiede allo
Stato di restituire una parte delle tasse pagate di fatto in eccesso mediante la
ritenuta d'acconto. In questi casi, infatti, è facile che l'aliquota dovuta
alla fine sia inferiore a quella anticipata con la ritenuta d'acconto.
Quando, invece, la persona sia già titolare di altri redditi, ad esempio un
normale stipendio da impiegato, è facile che, nel complesso, si superi
l'aliquota della ritenuta d'acconto, e si debba pagare qualche cosa a
conguaglio.
In entrambe i casi, la certificazione dell'avvenuta effettuazione della ritenuta
d'acconto è l'unico documento col quale dimostrare che una parte delle tasse
dovute (o tutte quante) sono già state versate dal proprio cliente.
Non conviene in nessun caso "fare finta di nulla" e non dichiarare
il reddito derivante dalle prestazioni occasionali.
In particolar modo quando la ricevuta è assoggettata al meccanismo della
ritenuta d'acconto, ci sono eccellenti probabilità che la mancata denuncia sia
un nodo che venga presto al pettine.
La ditta cliente, infatti, per conteggiare la ricevuta rilasciata fra i costi
sostenuti, include il "fotografo occasionale" fra i fornitori che sono
stati assoggettati a ritenuta d'acconto. Nell'aprile dell'anno successivo, la
ditta stessa è obbligata a presentare un'apposita dichiarazione (il modello
770), nella quale vengono dettagliatamente indicati tutti i percettori di
compensi di questo genere, con nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e somme
percepite. Evidentemente, è facile individuare quei contribuenti che, indicati
nel 770 di una ditta come destinatari di un compenso, di fatto non lo hanno poi
dichiarato a loro volta come reddito.
Questo testo è stato posto a disposizione dei
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