
Non v'è dubbio che nella maggioranza dei casi il fotografo e' un artigiano.
In alcuni casi, in verità non molto diffusi, e’
possibile l’inquadramento come libero professionista.
In tutte le altre situazioni, negare di essere artigiani equivale a negare
l'evidenza.
Vediamo, infatti, quali siano i requisiti dell'artigiano e come, di fatto, tali requisiti coincidano con la normale figura del fotografo.
Innanzitutto, la legge che descrive l'impresa artigiana
è la legge quadro n. 443 dell'8 agosto 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 24
agosto 1985).
Questa legge ha sostituito quella precedente (n.860, 25 luglio 1956),
tratteggiando con più precisione la figura dell'artigiano e, di fatto,
ampliando abbastanza sensibilmente la definizione di impresa artigiana.
Volendo riassumere, le caratteristiche portanti che individuano l'artigiano sono queste:
a) avere per scopo la produzione di beni o di servizi (il fotografo offre servizi), fatte alcuni eccezioni che comunque non riguardano la normale attività del fotografo (vedi articolo 3 del testo della legge, più avanti).
b) esercitare l'attività in modo che sia organizzata col suo lavoro personale e prevalente, eventualmente coadiuvato dai familiari e da un numero di dipendenti che ha dei limiti fissati dalla legge (limite massimo variabile da 8 a 40 dipendenti). Difficilmente il fotografo lavora con un simile stuolo di dipendenti, ragion per cui si ritrova abbondantemente entro i limiti dimensionali. Inoltre, una considerazione: per "lavoro personale e prevalente" non si intende che l'attività deve essere mandata avanti prevalentemente dal titolare, ma solo che il titolare deve prestare la sua opera in maniera prevalente in quell'attività, senza poter comunque gestire più di una impresa artigiana.
c) Rientrare in quei limiti dimensionali cui si faceva cenno e che, comunque, sono più che abbondanti per la normale attività di uno studio fotografico.
d) Esercitare l'attività in un'azienda costituita come ditta individuale, impresa familiare o coniugale, società di persone senza prevalenza di capitale o cooperative. In caso di società, la maggioranza dei soci deve prestare il proprio lavoro prevalentemente nell'impresa; se i soci sono solo due, basta che lo faccia uno di essi.
Non erano artigiane, fino al maggio 1997 le società di capitali quelle ove il capitale ha la prevalenza; quindi, gli studi fotografici organizzati come Srl od Spa non rientravano nella sfera della legge, ma nemmeno le Sas (società in accomandita semplice) ove, pur trattandosi di società di persone, si ritiene che il capitale abbia funzione predominante sul lavoro.
A partire dal maggio 1997 la legge sull'artigianato è stata modificata, estendendo la possibilità dell’iscrizione all’artigianato (e, quindi, nel caso della fotografia anche l’obbligo) alle società a prevalenza di capitali (SaS, Srl, Srl uninominali).
Orbene, essendo queste le caratteristiche proprie dell'artigiano è abbastanza difficile sostenere che l'attività di una normale impresa fotografica non vi rientri.
Per completezza di informazione, riportiamo il testo degli articoli più significativi della legge sull'artigianato.
Estratto da legge n. 443 dell'8 agosto 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 24 agosto 1985).
(...)
Art. 2: - Imprenditore artigiano.
E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.
Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità e tutela a garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.
Art. 3 - Definizione di impresa artigiana.
E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di quest'ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperative. a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci, o in appositi locali od in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
(Brano introdotto da recente modifica):
E’ altresì artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, e con gli scopi di cui al primo comma:
a) E’ costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio, sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo due, e non sia unico socio di altra Srl o socio di una Sas;
b) E’ costituita ed esercitata in forma di Sas, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2, e non sia unico socio di una Srl o socio di altra Sas.
In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità della società di cui al terzo comma, l’impresa mantiene la qualifica di artigiana, purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo 3 comma.
Art. 4 - Limiti dimensionali.
L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
a) Per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
(...)
c) Per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con DPR, sentite le Regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato.
(...)
Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
(...)
3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare, che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
Art. 5) - Albo delle Imprese Artigiane.
E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli art. 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il Registro delle ditte dagli artt. 47 e segg. del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.
(...)
L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
(...)
Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o della prestazione del servizio connessi, non si applicano alle impresa artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (...)
Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma. (...)
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a 5 milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. (...)
Non occorre faticare molto per trovare l'indicazione dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo artigiani.
E' sufficiente rileggere con attenzione l'articolo 5 riportato appena sopra.
Vi si indica in esplicito che: "E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane al quale SONO TENUTE ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli art. 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il Registro delle ditte dagli artt. 47 e segg. del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011. (...)
L'iscrizione all'albo è costitutiva (...)"; ed, al termine, si sottolinea il concetto di obbligatorietà specificando che: "Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a 5 milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689."
Quest'ultimo rimando di legge richiama, semplicemente, la legge che nel 1981 apportava delle modifiche al sistema penale, indicando le modalità di applicazione delle sanzioni e depenalizzando la maggior parte dei casi.
Comunque, in parole povere, il concetto portante è semplice: l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane è un diritto (perché comporta un trattamento di favore rispetto alle altre imprese) ma anche un dovere, perché sancito espressamente come tale dalla legge.
Vediamo in forma molto, molto riassuntiva e panoramica, quale sia il normale e consueto iter per la configurazione dell'attività di fotografo.
La configurazione di un'attività fotografica standard parte dal presupposto che si tratti di un'attività di impresa artigiana, dato che – per le attività configurabili come impresa – l’attività fotografica risulta “protetta” e quindi obbligatoriamente iscrivibile come impresa artigiana.
Di conseguenza, si tratta effettivamente del "cursus" da seguire nella maggior parte dei casi.
Affinché l'attività sia correttamente impostata occorre:
1) Posizione IVA (partita IVA), da richiedersi all'Ufficio provinciale IVA della provincia dove ha sede legale l'attività. Il codice di attività è il 74.81.1 (Studi fotografici) indipendentemente dal fatto che esista uno studio inteso come locale adibito alla fotografia.
2) Licenza di Pubblica Sicurezza, esistente un tempo (art. 111 del testo Unico di Pubblica Sicurezza, è stata abrogata dal 1998, e sostituita da una semplice comunicazione al Questore. Vedi testo apposito sul sito.
3) Iscrizione alla Camera di Commercio della provincia ove si eserciterà l'attività.
4) Iscrizione all'Albo Artigiani (sempre provinciale), se l’attività fotografica è svolta come attività prevalente, e con la prestazione della propria opera direttamente nell’impresa.
5) Iscrizione ai ruoli contributivi INPS, come ditta
artigiana. La contribuzione di base varia di anno in anno (in aumento, verra’
portata al 20%), corrisponde di fatto a circa 1.750 euro annuali. Le ditte non
iscritte all’artigianato, sono decsritti come operatori del terziario,
assimilati alla gestione commercianti (contributi sostanzialmente similari).
Vedi sito www.inps.it
6) Iscrizione alle liste INAIL, per l'assicurazione obbligatoria sugli infortuni del lavoro (se si utilizzano apparecchi elettrici di qualsiasi tipo, o automezzi)
7) Altre iscrizioni, facoltative (sindacati, associazioni, ecc). Le associazioni di categoria (Confartigianato Fotografi, Siaf/CNA, TAU Visual, Gadef, Afip, Airf, Fotografia e Informazione, eccetera) sono utili, ma in nessun caso obbligatorie.
Questo testo è stato posto a disposizione dei Soci di FASE UAN, Fotografi Assistenti, Studenti, Esordienti - Unione Associativa Nazionale, al sito http://www.assistenti.com/
E' esclusivamente dedicato alla informazione dei soci FASE Uan ed è fatto espresso divieto di copia, riproduzione o distribuzione ad altri soggetti.
Per avere consulenza professionale od approfondimenti ulteriori, quando sarai diventato fotografo professionista puoi scegliere di associarti all’Associazione Nazionale Fotografi Professionisti TAU Visual, con la collaborazione della quale sono state redatte queste note.
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