Fotografo Libero Professionista

 

Attività come libero professionista – lavoratore autonomo: l’iter

Nel 1996 (con la Risoluzione Ministeriale n. 129/E del 17.7.1996) il Ministero delle Finanze riconosceva, finalmente, la piena liceità della descrizione dell'attività fotografica non solo come impresa ma anche, quando se ne verificassero realmente gli estremi, come libera professione.

Ancora adesso, tuttavia, dopo tanto tempo di immobilismo, in molti uffici pubblici i funzionari di sportello meno informati indicheranno, per non conoscenza delle evoluzioni, come unica strada percorribile per il fotografo quella dell'inquadramento come imprenditore.

Occorre sottolineare il fatto che – come più volte richiamato - la descrizione fiscale più frequente e consueta per l’attività fotografica è quella di impresa. Tuttavia, in alcuni specifici casi, oggettivamente l’attività non è inquadrabile come impresa e, di conseguenza, è corretto l’inquadramento come professione.

Questo non significa che l'originario mestiere del fotografo sia adesso divenuto qualcosa di diverso; al contrario, la maggior parte degli operatori ha conservato in assoluto tutti i connotati del lavoratore artigiano nella pienezza del termine. Tuttavia, accanto a questa figura (in assoluto la più diffusa e la più naturale per il settore) si sono sviluppati anche altri modi di essere professionisti fotografi, molto distanti dall'iniziale configurazione e, quindi, altrettanto poco efficacemente descritti da quella scarna legislazione che la fotografia ha a disposizione: si tratta delle attività fotografiche di impostazione libero-professionale.

Ad un’istanza di interpretazione inoltrata da TAU Visual Associati, la Direzione Generale del contenzioso tributario del Ministero delle Finanze ha risposto con una Risoluzione che chiarisce in via esplicita e definitiva i dubbi sull’argomento.

La Risoluzione Ministeriale n. 129/E del 17 luglio 1996 conferma in esplicito l’esistenza di due possibili nature giuridiche e fiscali dell’attività fotografica: da un lato, quella tradizionale di impresa (e, conseguentemente, di impresa artigiana, quando si tratti di una piccola impresa); dall’altro, quella libero-professionale (lavoro autonomo).

In modo molto riassuntivo (e forse eccessivamente semplificato) si potrebbero individuare come attività di libera professione quelle attività che:

a) Siano condotte in assenza di struttura (cioè basate sulla persona stessa del professionista).

b) Siano relative a produzione di immagini prevalentemente interpretative.

c) Siano basate sulla figura di un professionista che viene interpellato dal cliente il quale cerca “proprio lui” come fotografo interprete, e non una semplice struttura di produzione di immagini.

d) Si sia dinanzi ad attività che non siano basate sull’investimento di significativi capitali di attrezzatura.

e) L’attività del fotografo non sia nella pratica rivendibile a terzi, e cioè non si generi un “avviamento commerciale” simile a quello che può invece avere un negozio, od uno studio con una sua struttura riconoscibile. In sostanza, deve trattarsi di un’attività dalla quale, tolto il professionista, non resta sostanzialmente nulla (fatta ovviamente eccezione per le attrezzature fotografiche). Un po’ come accade nel caso dell’attività di un giornalista: tolto il professionista in sé, le sue macchine da scrivere ed i suoi computer non hanno rilevanza alcuna.

Le attività che soddisfano questi requisiti possono essere considerate di professione.

TUTTE le altre sono di attività di impresa.

 

TESTO DELLA RISOLUZIONE MINISTERO DELLE FINANZE N. 129/E del 17 luglio 1996

Oggetto: Attività di fotografo. Qualificazione come reddito di impresa o di lavoratore autonomo.

Con l’istanza indicata in oggetto prodotta dall’associazione nazionale dei fotografi professionisti, direttori della fotografia e operatori dell’immagine (TAU Visual) viene chiesto di conoscere l'inquadramento ai fini fiscali dell'attività fotografica.

In particolare viene evidenziato che in dipendenza dell'evoluzione del settore, lattività  fotografica, considerata  normalmente come attività di impresa, ed in molti casi attività di impresa artigiana, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 433, è stata interessata da profonde mutazioni per cui, attualmente, l'attività del fotografo può avere natura commerciale o professionale a seconda della sussistenza o meno di alcuni requisiti  che caratterizzano lo svolgimento di un'attività di impresa, quali limpiego di rilevanti attrezzature e la scarsa componente di lavoro manuale.

Viene evidenziato, inoltre, che l'esercizio dell’attività fotografica con valenza di informazione  permette 1'accesso all'albo professionale dei giornalisti, ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n.69, e che le  prestazioni fotografiche, aventi determinati requisiti sono ammesse a pieno titolo tra le opere dell’ingegno protette dalla vigente legislazione sul diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

Infine, viene fatto presente che il rapporto intercorrente fra cliente e fotografo è di tipo fiduciario, con la conseguenza che il contratto che si instaura fra le parti si configura quale contratto d’opera intellettuale, regolato dall’art. 2229 e seguenti del cod. civ, nel quale l’impegno assunto da parte del professionista costituisce un’obbligazione di mezzi e non di risultato.

Al riguardo la scrivente rileva quanto segue:

L'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R  22 dicembre 1986 n.  917 (TUIR), considera redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dallesercizio di arti e professioni, intendendosi per tale 1'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività diverse da quelle di impresa, considerate in particolare nel capo VI del citato T.U.I.R..

Si rileva altresì che ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR, sono considerati  redditi di impresa quelli che derivano dall’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva delle attività indicate nell'art. 2195 del cod. civ. nonché ai sensi del successivo comma 2, lett. a), delle attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2l95 del cod. civ.

Ciò posto, si ritiene che l’attività di fotografo possa essere considerata quale attività rientrante nell'esercizio d'arti e professioni di cui al citato art. 49 del T.U.I.R, ovvero attività di impresa, rientrante nell’art. 51 del T.U.I.R. stesso, a seconda delle modalità effettive con cui essa viene svolta.

In particolare, essa si configura quale attività di lavoro autonomo allorché la prestazione assume gli elementi tipici dell'attività professionale intellettuale di cui all’art. 2229 del cod.civ, ancorché la legge, per la professione di cui trattasi, non preveda alcuna iscrizione in appositi albi o elenchi.

Tali elementi si ravvisano sia nell’impegno assunto dal professionista nel confronti del cliente a prestare la propria opera intellettuale per il raggiungimento del risultato sperato relativo al servizio fotografico reso, senza alcun obbligo di conseguito, sia per il fatto che il rapporto tra le parti, basandosi su  un rapporto fiduciario, fondato sull'"intuitus personae". ’attività fotografica si viene a qualificare, invece, come esercizio di impresa commerciale quando in tale attività l’apporto del professionista non è più connesso ad una prestazione d'opera intellettuale, ma involge una prevalente opera di organizzazione di vari fattori produttivi e laddove la struttura dell'impresa così organizzata, e non la figura del professionista, assume nei confronti della clientela una rilevante importanza (cfr. conformemente la circ n. 12 del 12 aprile 1983 della ex Direzione Generale delle imposte Dirette con riguardo alla attività dei laboratori di analisi).

Il Direttore Centrale (Ministero delle Finanze - Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario)

 

Innanzitutto, un'osservazione di base. Esistono libere professioni già riconosciute dalla legge, mediante l'istituzione di un albo od elenco ufficiale. Ne sono un esempio la professione del geologo, del medico, del notaio, dell'ostetrica, del ragioniere, e così via: tutte professioni regolamentate per legge. In questi casi, è l'ammissione all'albo professionale ad abilitare all'esercizio della professione e, in un certo qual modo, ad identificare il libero professionista del settore.

E' profondamente errata, però, la convinzione di alcuni, che ritengono che possa essere considerato libero professionista solo il lavoratore iscritto ad un simile elenco di legge. In realtà, esistono molte altre nuove professioni che, pur se non ancora regolamentate per legge, hanno tutte le caratteristiche per essere considerate libere professioni, nella forma e nella sostanza.

Una prova lampante di tale constatazione si ritrova nello stesso Codice Civile, all'articolo 2231, che recita: Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionata all'iscrizione in un albo od elenco... Attenzione: "quando"... Il che significa che sussiste più volte il caso per il quale un'attività professionale non comporta l'obbligo di iscrizione ad un albo, pur restando attività intellettuale e professionale.

D'altronde, è abbastanza evidente come non potrebbe essere diversa la situazione: forse che un mese prima del riconoscimento di legge di una professione, questa stessa non esiste? Il suo stesso riconoscimento implica la sua esistenza prima del riconoscimento. Cosa si riconoscerebbe, altrimenti?

Evidentemente, quindi, sono liberi professionisti anche coloro che esercitano un'attività di carattere intellettuale di cui si stia ancora attendendo il riconoscimento ufficiale. Per correttezza, si parla dunque di professioni "protette" e di professioni "non protette", intendendo con questo l'esistenza o meno, ad una certa data, del riconoscimento ufficiale.

 

L’ITER DA SEGUIRE COME LIBERA PROFESSIONE

1) L'iscrizione all'Ufficio Iva e tutti gli obblighi. Il codice di attività può essere quello standard come fotografo (74.81.1), anche se la descrizione negli elenchi indica “Studi Fotografici”. Si tratta di una dizione generica, che comunque racchiude tutte le attività fotografiche di ripresa, di qualsiasi tipo, compresa quella libero-professionale.

2) Licenza di Pubblica Sicurezza, esistente un tempo (art. 111 del testo Unico di Pubblica Sicurezza, è stata abrogata dal 1998, e sostituita da una semplice comunicazione al Questore.

3) Iscrizione alla Camera di Commercio della provincia ove si eserciterà l'attività.

Non va fatta.

Se l'attività è effettivamente libero professionale, non strutturata in forma di impresa, è un nonsenso l'iscrizione al registro ditte, a meno che l'attività non venga esercitata in forma societaria. In questo caso, è obbligatoria l'iscrizione al REA (non obbligatoria se l’attività professionale è esercitata dal singolo libero professionista).

4) Iscrizione all'Albo Artigiani (sempre provinciale).

Non va fatta. L'artigiano è una figura particolare di imprenditore, ma nel nostro ordinamento resta pur sempre un imprenditore.

La figura del libero-professionista è per contro molto ben distinta da quella di un imprenditore. Facciamo un esempio per meglio comprendere.

Come accennato, "artigiano" è un attributo, cioè una caratteristica, propria dell'impresa. In sostanza, un'impresa, con determinati requisiti, può avere l'attributo di "impresa artigiana". E' come se considerassimo l'insieme degli alberi: molti alberi sono coperti di foglie, e possono quindi avere l'attributo di "fronzuto". L'albero può anche essere spoglio e, in quel caso, non è "fronzuto".

Dato che la figura del lavoratore autonomo (professionista) è ben distinta da quella dell'impresa, non è possibile che quell'attività abbia la caratteristica di "impresa artigiana", dato che non si tratta di un'impresa.

Nel nostro esempio, il professionista potrebbe essere l'equivalente di un macigno. Non è un albero, è un sasso.

Quindi, non può avere l'attributo di "fronzuto", che è tipico di un albero, e non di un sasso.

Così come non esistono sassi fronzuti, alla stessa stregua non esistono liberi professionisti artigiani.

5) Iscrizione ai ruoli contributivi INPS, gestione separata Inps.

Evidentemente, ed in diretta conseguenza del punto 6), non va fatta come artigiano, ma E' OBBLIGATORIA come lavoratore autonomo, che si iscrive alla gestione separata INPS dei liberi professionisti (legge 335/95), sul reddito effettivo, per la costituzione della pensione.

6) Iscrizione alle liste INAIL, per l'assicurazione obbligatoria sugli infortuni del lavoro. Se vengono utilizzate attrezzature elettriche, sì. Rivolgersi alla sede di zona dell'Inail.

7) Altre iscrizioni (sindacati, associazioni, ecc).

Altre iscrizioni, facoltative (sindacati, associazioni, ecc). Le associazioni di categoria (Confartigianato Fotografi, Siaf/CNA, TAU Visual, Gadef, Afip, Airf, Fotografia e Informazione, eccetera) sono utili, ma in nessun caso obbligatorie.

Le associazioni nate all’interno delle Confederazioni dell’Artigianato, per ovvi motivi soggettivi di struttura (difesa dell’attività in forma esclusivamente artigianale) preferiscono non accettare la possibilità di esercizio della professione in forma libero-professionale.

 

Questo testo è stato posto a disposizione dei Soci di FASE UAN, Fotografi Assistenti, Studenti, Esordienti - Unione Associativa Nazionale, al sito http://www.assistenti.com/

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