
Questa è carina: nonostante si siano passati anni da quando occorreva richiedere la licenza di Pubblica Sicurezza per iniziare l'attività di fotografo, non stupirti se troverai ancora qualcuno - e nemmeno coì pochi - che ti chiederà della licenza: e hai la licenza, e hai rinnovato la licenza, e vai a farti la licenza....
No: è sufficiente una lettera raccomandata di preventiva comunicazione al Questore.
Vogliamo essere precisi? Con l'articolo 16 e l'articolo 164, punto 1, comma
F) del dlgs n. 112 del 31 marzo 1998, pubblicato sul supplemento ordinario n.
77/L della Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 98, l'articolo 111 del Testo
Unico di Pubblica sicurezza (quello che istituiva la Licenza per l'attivita'
fotografica) E' STATO ABROGATO.
Non esiste piu', e con esso, ovviamente, non esiste piu' l'obbligo di rinnovare
la licenza che - appunto - non esiste piu'.
Rimane, comunque, l'obbligo di "tempestiva comunicazione" al Questore
dell'inizio dell'attivita' fotografica e dell'eventuale trasloco di sede,
comunicazioni da farsi semplicemente mediante raccomandata.
Come mai, quindi, in alcune Questure ed in molti esercizi commerciali si
ostinano a richiedere la licenza, ed addirittura a comminare sanzioni?
Siamo in Italia, con gli aspetti belli e quelli meno belli che ne conseguono.
Dunque.
La legge in cui e' contenuta l'abrogazione dell'articolo 111 (la licenza del
fotografo) e' la cosiddetta Bassanini bis, cioe' la seconda di un
"terzetto" di leggi molto ampie, rivolte alla razionalizzazione delle
funzioni pubbliche. Ora, proprio la Bassanini bis contiene una serie di
trasferimenti di competenze (dallo Stato o dalle Questure agli Enti locali,
comuni e province) per le quali si prevedeva espressamente che l'applicazione
avvenisse gradatamente, fino all'inizio dell'anno 2000.
Tale gradualita' e' determinata dalla disponibilita' degli Enti Locali a farsi
carico di nuovi compiti: occorrono soldi e persone nuove.
Il fatto e' che la gradualita' viene chiaramente indicata come riferita ai
PASSAGGI DI COMPETENZE, che a loro volta sono previsti per un elenco ben
determinato di altre autorizzazioni, fra cui NON e' compresa l'autorizzazione di
fotografo.
Insomma: esistono - si' - dei passaggi di competenze per i quali era prevista
un'applicazione graduale, ma non e' il caso della licenza di fotografo, che non
passa, di competenza, ai Comuni, ma viene proprio abrogata, cioe' cancellata.
Cosi', le Questure dotate di personale piu' illuminato (che cioe' ha letto la
legge con attenzione) ha cominciato da subito a far rispettare la nuova norma:
non piu' licenza, ma semplice comunicazione preventiva.
Anche perche' la legge, pubblicata in Gazzetta, e' in vigore, ed e' fatto
obbligo a tutti i cittadini italiani di rispettarla e di farla rispettare.
Le altre - una minoranza ma comunque un numero sensibile di unita' - rimaneva in
attesa che qualcuno dicesse loro cosa fare.
Questo "qualcuno" non poteva essere altri - a loro modo di vedere -
che il Ministero degli Interni, da cui dipendono le Questure.
Fortunatamente, su richiesta dell'Associazione TAU Visual, il Ministero degli
Interni ha risposto (con la nota 559/C.1006.12975(3)1) confermando
l'abrogazione, per fugare i dubbi dei Questori. La nota del Ministero e'
disponibile al sito www.fotografi.org
All'apertura di un'attività, non occorre richiedere la licenza al Questore,
mentre si è ancora obbligati a comunicare - sempre al Questore - l'inizio della
propria attività. Basterà una lettera raccomandata (vedi modello a fondo
pagina) nella quale si comunichino tutti i propri dati, il modo con cui si
eserciterà l'attività e la propria sede.
I fotografi professionisti già in possesso di licenza non dovranno più
rinnovare la licenza in loro possesso.
L'ABROGAZIONE DELLA LICENZA NON E' STATA NECESSARIAMENTE UN MALE...
In realtà, come tante delle regolamentazioni che popolano la nostra vita
quotidiana, la vecchia licenza di PS con i suoi incredibili anacronismi (una
legge di controllo di polizia del periodo del Fascismo, pensata nel 1931) NON
produceva assolutamente l'effetto di controllare la qualità dell'accesso alla
professione, conferendo anzi un alibi formale a molti "ibridi" che -
avendo ottenuto la licenza di PS - non aprivano una posizione fiscale Iva,
difesi dalla facciata di ufficialità che la licenza ancora aveva nella
mentalità "da sudditi"" che ci si porta ancora dietro.
Ben lontana dal distinguere i buoni fotografi da quelli meno validi, la licenza
di PS di fatto diveniva una fonte di grattacapi per i colleghi in regola ma
distratti, di incredibili disparità di trattamento nelle diverse regioni
d'Italia e di piccoli soprusi locali, per non parlare delle sanzioni (da 2 a 6
milioni) che tanti professionisti si sono trovati a pagare per una dimenticanza.
La licenza di PS non ha MAI svolto la funzione di certificazione professionale,
dato che era un controllo di polizia, ma si era prestato ad essere
burocratizzato al punto da far credere che si trattasse di un modo di difendere
la professionalità.
(nota: alcuni Questori - a seguito di una lettura superficiale del dlgs 112 del 31.3.98 - faticano a prendere atto della eliminazione della licenza. Ha chiarito definitivamente la questione la nota Nota Ministeriale del 15 febbraio 1999 numero 559/C.1006.12975(3).1 del Ministero degli Interni, disponibile al sito www.fotografi.org)
RACCOMANDATA AR
Data
Alla cortese attenzione del sig.
Questore della provincia di xxxxxxxxxxx
OGGETTO: Segnalazione inizio attività fotografica
Egregi,
in ottemperanza con il disposto del Dlgs n. 112 del 31 marzo 1998, articolo 164,
punto 1, comma f), pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 77/L della Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, con la presente diamo tempestiva
informazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza dell'inizio (o del trasloco) di
un'attività fotografica professionale, svolta a mio nome, con sede in
(indirizzo, telefono, recapito, legale rappresentante), a far data dal giorno
xx/xx/xxxx. Diamo tale comunicazione ai sensi del citato Dlgs 112/98, in quanto
la Licenza di Pubblica Sicurezza per l'esercizio dell'attività fotografica è
stata abrogata, mantenendo unicamente l'obbligo di informazione tempestiva
all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Rammentiamo inoltre, che la previsione di trasferimento di competenze agli enti
locali (di cui all'art. 163 della stessa legge) elenca una serie di licenze (ex
Tulps) fra cui NON è compresa quella fotografica, che resta semplicemente
abrogata ex art. 164, punto 1, lettera f), come anche definitivamente chiarito
dalla Nota Ministeriale del 15 febbraio 1999 numero 559/C.1006.12975(3).1
del Ministero degli Interni.
Con viva e sincera cordialità
Questo testo è stato posto a disposizione dei
Soci di FASE UAN, Fotografi Assistenti, Studenti, Esordienti - Unione
Associativa Nazionale, al sito http://www.assistenti.com/
E' esclusivamente dedicato alla informazione dei soci FASE Uan ed è fatto
espresso divieto di copia, riproduzione o distribuzione ad altri soggetti.
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